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Il Presidente è nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro dei Trasporti e della Navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato.
Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il Presidente, previa intesa con la Regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Autorità Portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei Trasporti e della Navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli Enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. (cfr.: art. 2, comma 4, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
I Presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3. (cfr.: art. 2, comma 7, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
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